| ART. 1
E' costituita la Associazione Alunni dell'Almo Collegio Borromeo, con
sede in Pavia presso il Collegio.
Possono far parte dell'Associazione coloro che sono stati Alunni del
Collegio, nonché gli studenti iscritti all'ultimo corso di studi.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa.
ART. 2
L'Associazione si propone:
a) di tener vivo lo spirito della tradizione borromaica, da esso attingendo
lo stimolo ed il criterio per ogni iniziativa;
b) di mantenere saldi i legami con il Collegio;
c) di intensificare il rapporto associativo in termini di collaborazione
e di solidarietà tra gli Alunni;
d) di curare, in particolar modo, l'inserimento degli Alunni neolaureati
nei diversi settori della vita professionale e della ricerca scientifica;
e) di favorire ogni iniziativa volta a diffondere la conoscenza e ad
accrescere il prestigio del Collegio in Italia e all'Estero.
Alle necessità inerenti al perseguimento delle finalità
della Associazione sopperiscono le quote versate dai Soci annualmente
nella misura stabilita dall'Assemblea, e quegli ulteriori contributi
o donativi che pervenissero alla Associazione.
ART. 3
L'Associazione è retta da un Consiglio composto: da cinque membri
eletti dall'Assemblea; da membri di diritto nelle persone del Rettore,
del Decano della Comunità Collegiale e di coloro che hanno esercitato
le funzioni di Rettore e di Presidente dell'Associazione; da un membro
eletto per cooptazione dal Consiglio. I Consiglieri nominano il Presidente,
il Vice-Presidente ed il Segretario.
Il Presidente rappresenta l'Associazione. Il Segretario esercita anche
le funzioni di Tesoriere. Il Consiglio dura in carica un triennio e,
se del caso, provvede ad integrarsi per cooptazione, fino alla scadenza
statutaria.
I membri elettivi del Consiglio non possono essere eletti per oltre
due volte consecutive.
ART. 4
Salve le limitazioni risultanti dal presente Statuto o espresse dall'Assemblea
dei Soci, il Consiglio ha i più ampi poteri in ordine al perseguimento
degli scopi dell'Associazione.
Esso può costituire comitati esecutivi e commissioni di studio,
indire referendum tra gli Alunni e conferire incarichi speciali a Consiglieri
o ad Alunni.
Annualmente esso presenta all'Assemblea un rendiconto della propria
attività e gestione.
ART. 5
L'Assemblea dei Soci è convocata ogni anno nel Collegio, a cura
del Presidente dell'Associazione, con avviso contenente l'ordine del
giorno, il rendiconto annuale ed una scheda per la votazione, diramato
almeno quindici giorni prima della data della Assemblea.
L'Assemblea può anche essere convocata su richiesta di almeno
cinquanta Soci.
L'Assemblea nomina un Presidente dei propri lavori. Con la procedura
di cui all'art. 6 elegge i membri del Consiglio di cui all'art. 3, comma
1°; delibera sul rendiconto annuale; determina la misura della quota
associativa; delibera in ordine a quant'altro possa concernere l'attività
e lo sviluppo della Associazione.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi
di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
ART. 6
Alle operazioni di voto presiedono il Rettore in carica o un suo delegato,
il Segretario dell'Associazione e il Decano della Comunità Collegiale.
L'Assemblea, dopo un'ora dalla convocazione, è valida, qualunque
sia il numero dei presenti.
Qualsiasi delibera può essere validamente presa a maggioranza,
tenendo conto dei voti pervenuti per corrispondenza prima dell'apertura
dell'Assemblea. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Qualsiasi Socio assente può farsi rappresentare da altro Socio
mediante delega scritta.
Lo scrutinio ha luogo al termine della votazione ed è com-piuto
dalle persone indicate nel comma 1°. Dell'esito della votazione
sarà data notizia anche sul Bollettino dell'Associazione.
ART. 7
Organi dell'Associazione sono il Bollettino di informazioni e l'Annuario,
pubblicati a cura del Consiglio, aperti alla collaborazione dei Soci
e degli studenti del Collegio.
Al fine di una più compiuta informazione gli Alunni sono invitati
ad inviare un ragguaglio delle tappe più significative della
loro carriera, e copia delle pubblicazioni loro e degli Allievi, che
verranno conservate nella Biblioteca del Collegio.
ART. 8
In ogni provincia potranno essere costituite Sezioni della Associazione.
Ognuno di tali gruppi nominerà nel proprio seno un Presidente
ed un Segretario, ai quali è devoluto il compito del collegamento
con il Consiglio dell'Associazione.
Essi potranno partecipare ai lavori del Consiglio, con voto consultivo.
ART. 9
In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa il suo
patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996
numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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