almo collegio borromeo | scuola di etica | biblioteca | associazione alunni
> associazione alunni > statuto  
  collegio STATUTO dell'Associazione Alunni dell'Almo Collegio Borromeo
ratificato nell’assemblea del 3 maggio 2002
  attività culturali


ART. 1
E' costituita la Associazione Alunni dell'Almo Collegio Borromeo, con sede in Pavia presso il Collegio.
Possono far parte dell'Associazione coloro che sono stati Alunni del Collegio, nonché gli studenti iscritti all'ultimo corso di studi.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 2
L'Associazione si propone:
a) di tener vivo lo spirito della tradizione borromaica, da esso attingendo lo stimolo ed il criterio per ogni iniziativa;
b) di mantenere saldi i legami con il Collegio;
c) di intensificare il rapporto associativo in termini di collaborazione e di solidarietà tra gli Alunni;
d) di curare, in particolar modo, l'inserimento degli Alunni neolaureati nei diversi settori della vita professionale e della ricerca scientifica;
e) di favorire ogni iniziativa volta a diffondere la conoscenza e ad accrescere il prestigio del Collegio in Italia e all'Estero.
Alle necessità inerenti al perseguimento delle finalità della Associazione sopperiscono le quote versate dai Soci annualmente nella misura stabilita dall'Assemblea, e quegli ulteriori contributi o donativi che pervenissero alla Associazione.

ART. 3
L'Associazione è retta da un Consiglio composto: da cinque membri eletti dall'Assemblea; da membri di diritto nelle persone del Rettore, del Decano della Comunità Collegiale e di coloro che hanno esercitato le funzioni di Rettore e di Presidente dell'Associazione; da un membro eletto per cooptazione dal Consiglio. I Consiglieri nominano il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.
Il Presidente rappresenta l'Associazione. Il Segretario esercita anche le funzioni di Tesoriere. Il Consiglio dura in carica un triennio e, se del caso, provvede ad integrarsi per cooptazione, fino alla scadenza statutaria.
I membri elettivi del Consiglio non possono essere eletti per oltre due volte consecutive.

ART. 4
Salve le limitazioni risultanti dal presente Statuto o espresse dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio ha i più ampi poteri in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione.
Esso può costituire comitati esecutivi e commissioni di studio, indire referendum tra gli Alunni e conferire incarichi speciali a Consiglieri o ad Alunni.
Annualmente esso presenta all'Assemblea un rendiconto della propria attività e gestione.

ART. 5
L'Assemblea dei Soci è convocata ogni anno nel Collegio, a cura del Presidente dell'Associazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il rendiconto annuale ed una scheda per la votazione, diramato almeno quindici giorni prima della data della Assemblea.
L'Assemblea può anche essere convocata su richiesta di almeno cinquanta Soci.
L'Assemblea nomina un Presidente dei propri lavori. Con la procedura di cui all'art. 6 elegge i membri del Consiglio di cui all'art. 3, comma 1°; delibera sul rendiconto annuale; determina la misura della quota associativa; delibera in ordine a quant'altro possa concernere l'attività e lo sviluppo della Associazione.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 6
Alle operazioni di voto presiedono il Rettore in carica o un suo delegato, il Segretario dell'Associazione e il Decano della Comunità Collegiale.
L'Assemblea, dopo un'ora dalla convocazione, è valida, qualunque sia il numero dei presenti.
Qualsiasi delibera può essere validamente presa a maggioranza, tenendo conto dei voti pervenuti per corrispondenza prima dell'apertura dell'Assemblea. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Qualsiasi Socio assente può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta.
Lo scrutinio ha luogo al termine della votazione ed è com-piuto dalle persone indicate nel comma 1°. Dell'esito della votazione sarà data notizia anche sul Bollettino dell'Associazione.

ART. 7
Organi dell'Associazione sono il Bollettino di informazioni e l'Annuario, pubblicati a cura del Consiglio, aperti alla collaborazione dei Soci e degli studenti del Collegio.
Al fine di una più compiuta informazione gli Alunni sono invitati ad inviare un ragguaglio delle tappe più significative della loro carriera, e copia delle pubblicazioni loro e degli Allievi, che verranno conservate nella Biblioteca del Collegio.

ART. 8
In ogni provincia potranno essere costituite Sezioni della Associazione.
Ognuno di tali gruppi nominerà nel proprio seno un Presidente ed un Segretario, ai quali è devoluto il compito del collegamento con il Consiglio dell'Associazione.
Essi potranno partecipare ai lavori del Consiglio, con voto consultivo.

ART. 9
In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa il suo patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

  attività didattica
  contatti
link

università degli studi di pavia

 
conferenza permanente dei collegi universitari legalmente riconosciuti
 
IUSS istituto universitario di studi superiori - pavia
 
©2004 - Almo Collegio Borromeo - tutti i diritti riservati